La sicurezza nelle strutture sanitarie
(Legge Regione Abruzzo n 37/1999 Piano Sanitario 1999/2001)
Nel quadro degli interventi finalizzati alla tutela salute dei lavoratori e degli utenti delle strutture sanitarie, il P.S.R. 1999-2001 pone come progetto obiettivo specifico quello di migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute ad attuare le disposizioni di prevenzione previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. ( oggi DLgs 81/08 )
In tutte le unita' produttive e' attivato il servizio interno di prevenzione e protezione, sono attuate le misure antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, e' elaborato il documento di valutazione dei rischi e sono attivati i corsi di formazione per il personale.
In tutte le realta' produttive, e' completato l'adeguamento alle disposizioni di sicurezza delle strutture e degli apparecchi (in particolare di quelli elettromedicali), e' assicurata, ove prevista, la tempestiva omologazione delle attrezzature da parte degli organi competenti e' garantita l'effettuazione delle successive verifiche periodiche da parte del Dipartimento di Prevenzione.
Piu' in generale, con riferimento a tutti i luoghi di lavoro (e non solo a quelli del Settore sanitario) le Aziende USL, cui e' attribuita la competenza in materia di prevenzione e sicurezza, rafforzano le proprie strutture operative per poter espletare adeguatamente i compiti istituzionali di vigilanza nell'applicazione della normativa vigente.
Per quanto attiene, in particolare, alle strutture sanitarie pubbliche, i Direttori generali delle Aziende USL, al fine del perseguimento della sicurezza nelle strutture medesime e nelle tecnologie sanitarie, in relazione alle risorse disponibili, tenuto conto del disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997 e del D.Lgs. n. 626/1994, predispongono, per quanto di competenza, nell'ambito del "Piano strategico" di cui all'art. 7 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146, un "Programma per obiettivi in materia di sicurezza". Tale Programma, che deve essere organico e finalizzato a garantire la sicurezza delle intere strutture e tecnologie sanitarie, deve indicare le priorita' e sistematicita' di intervento, le risorse finanziarie all'uopo destinate ed i risultati che si intendono conseguire. Nell'ambito del predetto programma "la sicurezza delle sale operatorie" deve costituire la "priorita' assoluta", ovvero "azione specifica".
Per quando riguarda le disponibilita' finanziarie di competenza regionale i Direttori generali devono far riferimento alle risorse di cui al programma dell'art. 20 della legge n. 67/1988 ed alle "risorse aggiuntive" derivanti dalla alienazione degli immobili dismessi in quanto ritenuti non piu' idonei ne' utilizzabili ai fini sanitari.
Pertanto le ASL ai sensi della Legge Regionale 37/1999 sono tenuta a:
In tutte le unita' produttive e' attivato il servizio interno di prevenzione e protezione, sono attuate le misure antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, e' elaborato il documento di valutazione dei rischi e sono attivati i corsi di formazione per il personale.
In tutte le realta' produttive, e' completato l'adeguamento alle disposizioni di sicurezza delle strutture e degli apparecchi (in particolare di quelli elettromedicali), e' assicurata, ove prevista, la tempestiva omologazione delle attrezzature da parte degli organi competenti e' garantita l'effettuazione delle successive verifiche periodiche da parte del Dipartimento di Prevenzione.